(Codice di procedura penale-art. 652)
 
                              Art. 652 
 
(Divieto al vigilato di  abbandonare  la  residenza  o  dimora  senza
                           autorizzazione) 
 
  Il  vigilato  non  puo'  senza  l'autorizzazione  del  giudice   di
sorveglianza trasferire la propria residenza o dimora  in  un  Comune
diverso da quello che gli e' stato assegnato. 
 
  Quando la vigilanza e' stata  affidata  all'Autorita'  di  pubblica
sicurezza,  egli  non  puo'  abbandonare  l'abitazione  scelta  senza
l'autorizzazione dell'Autorita' medesima. 
 
  Il  trasferimento  o  l'abbandono   non   autorizzato   costituisce
trasgressione agli obblighi della liberta' vigilata.