Art. 652 (Divieto al vigilato di abbandonare la residenza o dimora senza autorizzazione) Il vigilato non puo' senza l'autorizzazione del giudice di sorveglianza trasferire la propria residenza o dimora in un Comune diverso da quello che gli e' stato assegnato. Quando la vigilanza e' stata affidata all'Autorita' di pubblica sicurezza, egli non puo' abbandonare l'abitazione scelta senza l'autorizzazione dell'Autorita' medesima. Il trasferimento o l'abbandono non autorizzato costituisce trasgressione agli obblighi della liberta' vigilata.