(Codice di procedura penale-art. 653)
 
                              Art. 653 
 
           (Procedimento relativo al divieto di soggiorno) 
 
  Il provvedimento che vieta il soggiorno in  determinati  luoghi  a'
termini dell'articolo 233 del codice penale e' subito  comunicato,  a
cura del pubblico ministero presso il giudice che l'ha  emesso,  alle
Autorita' di pubblica sicurezza dei Comuni o delle Provincie  in  cui
e' inibito il soggiorno. 
 
  Le Autorita' predette fanno rapporto  al  pubblico  ministero,  dal
quale hanno ricevuto  la  comunicazione,  di  ogni  trasgressione  al
divieto. Le stesse Autorita' procedono all'arresto del trasgressore e
lo conducono nel luogo in  cui  risiede  il  giudice  competente  per
deliberare sulla trasgressione. L'arresto e' mantenuto fino a  quando
il giudice abbia provveduto. 
 
  Il pubblico ministero, in base al  predetto  rapporto  o  ad  altre
informazioni,  richiede,  se  occorre,  il   provvedimento   relativo
all'aggiunta  della  liberta'  vigilata.  L'Autorita'   di   pubblica
sicurezza  da'   esecuzione   al   provvedimento   del   giudice   di
sorveglianza, curando che il trasgressore raggiunga senza ritardo  la
residenza da lui scelta fuori dei Comuni o delle Provincie in cui  e'
inibito il soggiorno.