Art. 653 (Procedimento relativo al divieto di soggiorno) Il provvedimento che vieta il soggiorno in determinati luoghi a' termini dell'articolo 233 del codice penale e' subito comunicato, a cura del pubblico ministero presso il giudice che l'ha emesso, alle Autorita' di pubblica sicurezza dei Comuni o delle Provincie in cui e' inibito il soggiorno. Le Autorita' predette fanno rapporto al pubblico ministero, dal quale hanno ricevuto la comunicazione, di ogni trasgressione al divieto. Le stesse Autorita' procedono all'arresto del trasgressore e lo conducono nel luogo in cui risiede il giudice competente per deliberare sulla trasgressione. L'arresto e' mantenuto fino a quando il giudice abbia provveduto. Il pubblico ministero, in base al predetto rapporto o ad altre informazioni, richiede, se occorre, il provvedimento relativo all'aggiunta della liberta' vigilata. L'Autorita' di pubblica sicurezza da' esecuzione al provvedimento del giudice di sorveglianza, curando che il trasgressore raggiunga senza ritardo la residenza da lui scelta fuori dei Comuni o delle Provincie in cui e' inibito il soggiorno.