Art. 654 (Procedimento relativo alla cauzione di buona condotta) Quando la cauzione di buona condotta puo' essere ordinata dopo la sentenza di condanna o di proscioglimento, provvede con decreto il giudice di sorveglianza. Appartiene allo stesso giudice di provvedere sulle controversie a cui puo' dar luogo l'esecuzione della detta misura di sicurezza, anche se disposta con la sentenza. Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme stabilite negli articoli 282 e seguenti.