(Codice di procedura penale-art. 654)
 
                              Art. 654 
 
       (Procedimento relativo alla cauzione di buona condotta) 
 
  Quando la cauzione di buona condotta puo' essere ordinata  dopo  la
sentenza di condanna o di proscioglimento, provvede  con  decreto  il
giudice di sorveglianza. 
 
  Appartiene allo stesso giudice di provvedere sulle  controversie  a
cui puo' dar luogo l'esecuzione  della  detta  misura  di  sicurezza,
anche se disposta con la sentenza. 
 
  Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme stabilite negli
articoli 282 e seguenti.