(Codice di procedura penale-art. 655)
 
                              Art. 655 
 
                (Procedimento relativo alla confisca) 
 
  Quando non si e' provveduto  con  la  sentenza  di  condanna  o  di
proscioglimento alla confisca, nei casi  indicati  nell'articolo  240
del codice penale provvede il giudice dell'esecuzione  con  le  forme
degli  incidenti,  osservata  la  disposizione  del  primo  capoverso
dell'articolo 624.