(Codice della navigazione-art. 612)
                              Art. 612. 
                         (Atti preliminari). 
 
  Il pretore, a seguito della presentazione del ricorso,  richiama  i
verbali dell'investigazione  prevista  nell'articolo  182,  gli  atti
relativi alla verifica della  relazione  di  eventi  straordinari,  e
quelli dell'inchiesta sommaria prevista nell'articolo 578. 
 
  Con ordinanza, inoltre, il pretore nomina uno  o  piu'  liquidatori
d'avaria, scelti, quando si tratti  di  navi  marittime,  nell'elenco
speciale a tal uopo formato secondo le norme del  regolamento;  fissa
il termine entro il  quale  il  comandante  della  nave,  quando  non
l'abbia gia' fatto in adempimento del disposto dell'articolo 304,  e'
tenuto a depositare presso la cancelleria copia da  lui  sottoscritta
del  verbale  indicato  dall'articolo  314;  dispone  per  una   data
successiva la convocazione degli interessati, dei quali l'istante  ha
indicato il nome e il domicilio. 
 
  La cancelleria procede alla pubblicazione dell'ordinanza  nell'albo
della  pretura  e  ne  informa  gli  interessati   mediante   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.