Art. 612.
(Atti preliminari).
Il pretore, a seguito della presentazione del ricorso, richiama i
verbali dell'investigazione prevista nell'articolo 182, gli atti
relativi alla verifica della relazione di eventi straordinari, e
quelli dell'inchiesta sommaria prevista nell'articolo 578.
Con ordinanza, inoltre, il pretore nomina uno o piu' liquidatori
d'avaria, scelti, quando si tratti di navi marittime, nell'elenco
speciale a tal uopo formato secondo le norme del regolamento; fissa
il termine entro il quale il comandante della nave, quando non
l'abbia gia' fatto in adempimento del disposto dell'articolo 304, e'
tenuto a depositare presso la cancelleria copia da lui sottoscritta
del verbale indicato dall'articolo 314; dispone per una data
successiva la convocazione degli interessati, dei quali l'istante ha
indicato il nome e il domicilio.
La cancelleria procede alla pubblicazione dell'ordinanza nell'albo
della pretura e ne informa gli interessati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.