(Codice della navigazione-art. 616)
                              Art. 616. 
                   (Impugnazione del regolamento). 
 
  L'impugnazione  del  regolamento  contributorio  e'  proposta   con
ricorso da depositarsi, entro trenta giorni  dalla  comunicazione  di
cui al precedente articolo, presso la cancelleria della  pretura,  se
l'ammontare della massa creditoria non supera le  lire  diecimila,  e
presso la cancelleria del tribunale, se supera detta somma. 
 
  Il giudice competente, riuniti i ricorsi  depositati  e  richiamato
d'ufficio il regolamento,  fissa  la  data  della  prima  udienza  di
trattazione, della quale  si  informano  le  parti  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.