(Codice della navigazione-art. 617)
                              Art. 617. 
                   (Omologazione del regolamento). 
 
  Se  il  regolamento  contributorio  non  e'  impugnato,  o  se   le
impugnazioni  proposte  sono  rigettate  con  sentenza   passata   in
giudicato, il pretore, con ordinanza, omologa il  regolamento  e  gli
conferisce efficacia di titolo esecutivo. 
 
  Se una o piu' impugnazioni sono accolte  con  sentenza  passata  in
giudicato,  il  pretore  dispone,  con  ordinanza,  che   lo   stesso
liquidatore,  o  altro  a  tal  fine  nominato  nelle  forme  di  cui
all'articolo 612, proceda alla formazione di un nuovo regolamento. 
 
  Il nuovo regolamento non puo' essere impugnato per motivi che hanno
gia' formato oggetto di impugnazione del precedente regolamento.