(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 534)
                              Art. 534. 
                 (Navi e galleggianti gia' iscritti) 

 
  Per le navi e i galleggianti, che alla data dell'entrata in  vigore
del  presente  regolamento,  sono  iscritti  nelle  matricole  o  nei
registri,  il  proprietario  deve  presentare  i   documenti   e   la
dichiarazione di cui all'articolo 303  entro  sessanta  giorni  dalla
data stessa. 
  Qualora entro tale termine i documenti e la dichiarazione non siano
stati  presentati,  si  presume  la  destinazione  alla   navigazione
alturiera delle navi iscritte in matricola  e  la  destinazione  alla
navigazione costiera o ai servizi ausiliari della  navigazione  delle
navi e dei galleggianti iscritti nei registri. 
  Sui registri esistenti alla data di entrata in vigore del  presente
regolamento per ciascun galleggiante  e'  apposta,  l'indicazione  di
nave minore o di galleggiante.