(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 535)
                              Art. 535. 
                       (Assegnazione del nome) 

 
  Per le navi maggiori di stazza  lorda  inferiore  alle  cinquecento
tonnellate, alle quali e'  stato  assegnato  il  nome  alla  data  di
entrata in vigore del presente  regolamento,  il  proprietario  deve,
entro sei mesi dalla  data  stessa,  presentare  al  ministero  della
marina mercantile domanda per la conferma o il cambiamento del nome. 
  Se la domanda non e' presentata entro il termine  pre  scritto,  il
ministero   della   marina   mercantile   puo'   disporre   d'ufficio
l'assegnazione  del  nome,  quando  sia   ne   cessario   a   termini
dell'articolo 140 del codice. 
  Per le navi minori di stazza lorda superiore alle dieci  tonnellate
se a propulsione meccanica, alle venticinque in ogni altro caso, alle
quali e' stato assegnato un nome alla data di entrata in  vigore  del
presente regolamento, il proprietario deve entro sei mesi dalla  data
stessa presentare all'ufficio di iscrizione  la  domanda  di  cui  al
primo comma del presente articolo. 
  Se la domanda non e'  presentata  entro  il  termine  pre  scritto,
s'intende che il proprietario abbia rinunziato  all'assegnazione  del
nome.