Art. 535. (Assegnazione del nome) Per le navi maggiori di stazza lorda inferiore alle cinquecento tonnellate, alle quali e' stato assegnato il nome alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario deve, entro sei mesi dalla data stessa, presentare al ministero della marina mercantile domanda per la conferma o il cambiamento del nome. Se la domanda non e' presentata entro il termine pre scritto, il ministero della marina mercantile puo' disporre d'ufficio l'assegnazione del nome, quando sia ne cessario a termini dell'articolo 140 del codice. Per le navi minori di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, alle venticinque in ogni altro caso, alle quali e' stato assegnato un nome alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario deve entro sei mesi dalla data stessa presentare all'ufficio di iscrizione la domanda di cui al primo comma del presente articolo. Se la domanda non e' presentata entro il termine pre scritto, s'intende che il proprietario abbia rinunziato all'assegnazione del nome.