(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 536)
                              Art. 536. 
(Sigla  dell'ufficio   d'iscrizione   delle   navi   minori   e   dei
                            galleggianti) 

 
  Sulle navi minori e  sui  galleggianti  l'indicazione  della  sigla
dell'ufficio d'iscrizione, di cui al secondo comma dell'articolo 309,
deve essere apposta entro il termine  di  tre  mesi  dall'entrata  in
vigore del decreto del ministro per  la  marina  mercantile,  con  il
quale vengono stabilite le sigle stesse.