(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 383)
                 Art. 383. (Art. 78 del Testo Unico) 
                               VEICOLI 

 
  Le sostanze della classe I-e  devono  essere  caricate  in  veicoli
coperti. Tuttavia i recipienti contenenti carburo  di  calcio  (2°-a)
possono essere caricati anche in veicoli scoperti.