(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 383)
Art. 383. (Art. 78 del Testo Unico)
VEICOLI
Le sostanze della classe I-e devono essere caricate in veicoli
coperti. Tuttavia i recipienti contenenti carburo di calcio (2°-a)
possono essere caricati anche in veicoli scoperti.