(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 386)
                 Art. 386. (Art. 73 del Testo Unico) 
                PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI 

 
  E' vietato penetrare nei veicoli con apparecchi di illuminazione  a
fiamma. Inoltre gli apparecchi impiegati non devono presentare alcuna
superficie metallica suscettibile di produrre scintille. 
  E' vietato fumare durante il maneggio dei colli, in prossimita' dei
colli sistemati in attesa di maneggio; vicino ai veicoli in  sosta  e
all'interno dei veicoli. 
  I colli devono essere sistemati nel veicoli in modo da evitare ogni
attrito, scosse e urti, rovesciamento o caduta; durante  il  maneggio
dei colli devono prenidersi precauzioni particolari  per  evitare  il
loro contatto con l'acqua.