Art. 606. Le somme versate nelle tesorerie provinciali da speciali Amministrazioni o da funzionari, per formare fondi dei quali possano disporre mediante ordini di pagamento, costituiscono delle contabilita' speciali. Nessuna di tali contabilita' puo' esser tenuta dai tesorieri senza speciale autorizzazione della Direzione generale del tesoro. Le Ragionerie delle Intendenze di finanza debbono tenere in appositi registri i conti correnti delle somme versate, e di quelle pagate per ciascuna Amministrazione o funzionario autorizzati a tenere conto corrente col tesoriere.