(Regolamento-art. 608)
 
                              Art. 608. 
 
  I pagamenti sono fatti dai tesorieri in seguito a mandati od ordini
emessi  dai  capi  delle  Amministrazioni,  o  dai   funzionari   cui
appartengono i fondi delle contabilita' speciali, e  sempre  entro  i
limiti dei fondi medesimi. Su'  titoli  pagati  i  tesorieri  debbono
apporre il bollo colla dizione: «pagato». 
 
  Tali mandati ed ordini sono trasmessi ai tesorieri col mezzo  delle
Intendenze di finanza, le quali dopo averli riscontrati in regola coi
conti correnti di cui all'articolo 606 ed averli in essi  registrati,
vi appongono il visto.