Art. 608. I pagamenti sono fatti dai tesorieri in seguito a mandati od ordini emessi dai capi delle Amministrazioni, o dai funzionari cui appartengono i fondi delle contabilita' speciali, e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. Su' titoli pagati i tesorieri debbono apporre il bollo colla dizione: «pagato». Tali mandati ed ordini sono trasmessi ai tesorieri col mezzo delle Intendenze di finanza, le quali dopo averli riscontrati in regola coi conti correnti di cui all'articolo 606 ed averli in essi registrati, vi appongono il visto.