(Regolamento-art. 611)
 
                              Art. 611. 
 
  Per lo smarrimento o la distruzione delle quietanze  di  entrata  e
dei mandati od ordini di pagamento, quando nulla sia  prescritto  dai
regolamenti e dalle istruzioni relative, si procedera'  a  norma  del
disposto nella sezione IIIª del capo II del titolo VI e nel  capo  IX
del titolo VII del presente regolamento.