Art. 612. Alla fine di ogni mese, o alla chiusura della contabilita' speciale se questa avvenga prima della fine del mese, i tesorieri presentano alla rispettiva Intendenza di finanza il conto in doppio esemplare dei fondi di ciascuna contabilita' speciale, nelle forme e secondo le prescrizioni stabilite dalle relative istruzioni. L'intendenza confronta il detto conto coi propri registri, unisce ad ano degli esemplari di esso i titoli pagati dal tesoriere pervenutile colla nota giornaliera e descritti in un elenco in doppio esemplare, di cui uno sara' restituito con ricevuta. Trasmette un esemplare del conto stesso e i documenti co' relativi elenchi all'Amministrazione o al funzionario interessati, e ritiene l'altro esemplare apponendovi l'indicazione del giorno in cui e' stato reso all'Amministrazione o al funzionario cui riguarda.