(Regolamento-art. 612)
 
                              Art. 612. 
 
  Alla fine di ogni mese, o alla chiusura della contabilita' speciale
se questa avvenga prima della fine del mese, i  tesorieri  presentano
alla rispettiva Intendenza di finanza il conto  in  doppio  esemplare
dei fondi di ciascuna contabilita' speciale, nelle forme e secondo le
prescrizioni stabilite dalle relative istruzioni. 
 
  L'intendenza confronta il detto conto coi propri  registri,  unisce
ad ano  degli  esemplari  di  esso  i  titoli  pagati  dal  tesoriere
pervenutile colla nota giornaliera e descritti in un elenco in doppio
esemplare, di cui uno sara' restituito  con  ricevuta.  Trasmette  un
esemplare del  conto  stesso  e  i  documenti  co'  relativi  elenchi
all'Amministrazione o al funzionario interessati, e  ritiene  l'altro
esemplare apponendovi l'indicazione del giorno in cui e'  stato  reso
all'Amministrazione o al funzionario cui riguarda.