ART. 333
Determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva
(articolo 33 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. L'aliquota di imposizione effettiva di un gruppo multinazionale o
nazionale di imprese deve essere calcolata separatamente per ogni
esercizio e per ogni Paese di localizzazione, a condizione che nel
Paese vi sia un reddito netto rilevante. L'aliquota di imposizione
effettiva e' pari al rapporto tra le imposte rilevanti rettificate
del Paese e il reddito netto rilevante del Paese e, salvo quanto
previsto all'articolo 334, comma 2, detto rapporto puo' essere
negativo o positivo.
2. Per imposte rilevanti rettificate del Paese s'intende l'importo
positivo o negativo risultante dalla somma algebrica delle imposte
rilevanti rettificate di tutte le imprese localizzate in quel Paese
determinate ai sensi del capo IV del presente titolo.
3. Il reddito netto rilevante o la perdita netta rilevante del Paese
per un dato esercizio sono dati dalla differenza tra il reddito
rilevante di tutte le imprese localizzate nel Paese e la perdita
rilevante di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese
determinati ai sensi del capo III del presente titolo.
4. Le imposte rilevanti rettificate nonche' il reddito o perdita
rilevante di imprese che sono entita' di investimento ovvero entita'
assicurative di investimento non rilevano ai fini dell'aliquota di
imposizione effettiva di un gruppo e del reddito netto rilevante,
determinati ai sensi dei commi da 1 a 3.
5. L'aliquota di imposizione effettiva di ciascuna impresa apolide e'
calcolata, per ogni esercizio, separatamente dall'aliquota di
imposizione effettiva di ogni altra impresa.