(Testo unico imposte sui redditi-art. 333)
                              ART. 333 
        Determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva 
     (articolo 33 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. L'aliquota di imposizione effettiva di un gruppo multinazionale  o
nazionale di imprese deve essere  calcolata  separatamente  per  ogni
esercizio e per ogni Paese di localizzazione, a  condizione  che  nel
Paese vi sia un reddito netto rilevante.  L'aliquota  di  imposizione
effettiva e' pari al rapporto tra le  imposte  rilevanti  rettificate
del Paese e il reddito netto rilevante  del  Paese  e,  salvo  quanto
previsto all'articolo  334,  comma  2,  detto  rapporto  puo'  essere
negativo o positivo. 
2. Per imposte rilevanti rettificate del  Paese  s'intende  l'importo
positivo o negativo risultante dalla somma  algebrica  delle  imposte
rilevanti rettificate di tutte le imprese localizzate in  quel  Paese
determinate ai sensi del capo IV del presente titolo. 
3. Il reddito netto rilevante o la perdita netta rilevante del  Paese
per un dato esercizio sono  dati  dalla  differenza  tra  il  reddito
rilevante di tutte le imprese localizzate  nel  Paese  e  la  perdita
rilevante  di  tutte  le  imprese  localizzate  nel  medesimo   Paese
determinati ai sensi del capo III del presente titolo. 
4. Le imposte rilevanti rettificate  nonche'  il  reddito  o  perdita
rilevante di imprese che sono entita' di investimento ovvero  entita'
assicurative di investimento non rilevano ai  fini  dell'aliquota  di
imposizione effettiva di un gruppo e  del  reddito  netto  rilevante,
determinati ai sensi dei commi da 1 a 3. 
5. L'aliquota di imposizione effettiva di ciascuna impresa apolide e'
calcolata,  per  ogni  esercizio,  separatamente   dall'aliquota   di
imposizione effettiva di ogni altra impresa.