ART. 334
Calcolo dell'imposizione integrativa
(articolo 34 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva di un Paese
e' inferiore all'aliquota minima d'imposta, il gruppo multinazionale
o nazionale calcola l'imposizione integrativa e la ripartisce, ai
sensi dei commi 6 e 7, per ogni impresa ivi localizzata con un
reddito rilevante che ha concorso alla determinazione del reddito
netto del Paese. L'importo dell'imposizione integrativa e'
determinato per singolo Paese.
2. L'aliquota di imposizione integrativa di un Paese, relativa a un
esercizio, e' data dalla differenza tra l'aliquota minima di imposta
del 15 per cento e l'aliquota d'imposizione effettiva di cui
all'articolo 333. Quando in un esercizio il gruppo multinazionale o
nazionale di imprese ha, in relazione a un Paese, un reddito netto
rilevante e un importo negativo di imposte rilevanti rettificate,
l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 333 e' assunta
pari a zero. In tal caso l'importo negativo di imposte rilevanti
rettificate dell'esercizio deve essere riportato in avanti nei
successivi esercizi e deve essere utilizzato, fino a esaurimento
dello stesso, a riduzione fino a concorrenza delle imposte rilevanti
rettificate positive ai fini del computo delle imposte rilevanti
rettificate per quel Paese.
3. Nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale ceda una o
piu' imprese localizzate nel Paese, l'importo negativo di imposte
rilevanti rettificate di cui al comma 2 rimane attribuito al gruppo
cedente che deve tenere memoria del saldo residuo del suddetto
riporto. Se residua un importo negativo di imposte rilevanti
rettificate di cui al comma 2 e il gruppo multinazionale o nazionale
non ha piu' imprese localizzate nel Paese ma, in un esercizio
successivo, ne acquisisce o ne costituisce delle altre nel medesimo
Paese, il suddetto importo negativo di imposte rilevanti rettificate
residuo deve essere utilizzato per quel Paese, a partire da tale
esercizio successivo, secondo quanto previsto al comma 2, terzo
periodo.
4. In un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese e'
pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota di
imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa
addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi dell'articolo
336, e ridotto dell'importo della imposta minima nazionale,
determinata ai sensi dell'articolo 318, o della imposta minima
nazionale equivalente fino a concorrenza del suo azzeramento.
Affinche' l'imposizione integrativa sia ridotta dall'imposta minima
nazionale o dall'imposta minima nazionale equivalente quest'ultime
devono considerarsi dovute. A tal fine l'imposta minima nazionale o
l'imposta minima nazionale equivalente non si considera dovuta
quando:
a) il gruppo ne contesta direttamente o indirettamente la debenza
nell'ambito di una procedura giudiziale o amministrativa, sulla base
di ragioni di legittimita' dell'imposta quali quelle di ordine
costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali del Paese;
oppure
b) l'autorita' fiscale del Paese ha stabilito che la propria imposta
minima nazionale non e' prelevabile o accertabile in base a ragioni
di legittimita' costituzionale ovvero derivanti da obblighi
internazionali del Paese.
5. In deroga al comma 4, su opzione dell'impresa dichiarante,
l'imposizione integrativa dovuta per un Paese e' pari a zero se
l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente
ivi dovuta rispetta le condizioni previste da un accordo
internazionale sui regimi semplificati di cui all'articolo 339, comma
2. Il primo periodo non si applica in relazione:
a) alle imprese e alle entita' localizzate in un Paese che non
applica l'imposta minima nazionale equivalente alle entita'
trasparenti diverse dalle entita' apolidi;
b) alle entita' d'investimento localizzate in un Paese che non
applica l'imposta minima nazionale equivalente a tali entita'
soggette a disposizioni analoghe a quelle degli articoli 348, 349 e
350;
c) alle imprese e entita' localizzate in un Paese che non applica
l'imposta minima nazionale equivalente per un periodo analogo a
quello previsto nell'articolo 356;
d) alle entita' a controllo congiunto o ai membri di un gruppo a
controllo congiunto localizzati in un Paese che applica l'imposta
minima nazionale equivalente con riferimento agli stessi ma impone la
responsabilita' del pagamento dell'imposta alle imprese del gruppo
multinazionale;
e) alle imprese e alle entita' localizzate in un Paese che non
applica disposizioni analoghe a quelle previste nell'articolo 354,
commi 5, 6, 7 e 8, ai fini dell'imposta minima nazionale equivalente
o ai fini del calcolo del valore delle imposte rilevanti semplificate
previste da un accordo internazionale sui regimi transitori
semplificati di cui all'articolo 339, comma 2;
f) alle imprese e alle entita' localizzate in un Paese che non
applica l'imposta minima nazionale equivalente ai veicoli di
cartolarizzazione.
6. Il profitto eccedente di cui al comma 4, relativo a un esercizio,
corrisponde all'eventuale importo positivo dato dalla differenza tra
il reddito netto rilevante per il Paese, calcolato ai sensi
dell'articolo 333, comma 3, e la riduzione del reddito da attivita'
economica sostanziale, determinata ai sensi dell'articolo 335 in
relazione al medesimo Paese.
7. Salvo quanto previsto nell'articolo 336, comma 3, in un esercizio
l'imposizione integrativa relativa a ogni impresa con un reddito
rilevante localizzata in un Paese e' pari all'importo determinato ai
sensi del comma 4 primo periodo moltiplicato per il rapporto tra il
suo reddito rilevante e la somma dei redditi rilevanti di tutte le
imprese localizzate nel medesimo Paese.
8. Se in un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese
e' determinata ai sensi dell'articolo 336, comma 1 e non esiste un
reddito netto rilevante per il Paese nell'esercizio, l'imposizione
integrativa e' ripartita secondo il criterio del comma 6 avendo a
riferimento i redditi rilevanti delle imprese conseguiti negli
esercizi per i quali si e' resa necessaria l'applicazione
dell'articolo 336, comma 1.
9. L'imposizione integrativa dovuta da una entita' apolide e'
determinata, per ogni esercizio, separatamente rispetto a quella
dovuta da tutte le altre imprese.
10. Se l'importo della imposta minima nazionale equivalente, relativa
a un esercizio, non e' corrisposto alla amministrazione finanziaria
del Paese di localizzazione delle imprese soggette a tale imposta
entro il quarto esercizio successivo a quello in cui risulta dovuto,
la somma non pagata e' computata in aumento dell'imposta minima
integrativa dovuta, ai sensi del comma 4, dalla controllante
localizzata nel territorio dello Stato italiano.