(Testo unico imposte sui redditi-art. 334)
                              ART. 334 
                Calcolo dell'imposizione integrativa 
     (articolo 34 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva di un Paese
e' inferiore all'aliquota minima d'imposta, il gruppo  multinazionale
o nazionale calcola l'imposizione integrativa  e  la  ripartisce,  ai
sensi dei commi 6 e 7,  per  ogni  impresa  ivi  localizzata  con  un
reddito rilevante che ha concorso  alla  determinazione  del  reddito
netto  del   Paese.   L'importo   dell'imposizione   integrativa   e'
determinato per singolo Paese. 
2. L'aliquota di imposizione integrativa di un Paese, relativa  a  un
esercizio, e' data dalla differenza tra l'aliquota minima di  imposta
del  15  per  cento  e  l'aliquota  d'imposizione  effettiva  di  cui
all'articolo 333. Quando in un esercizio il gruppo  multinazionale  o
nazionale di imprese ha, in relazione a un Paese,  un  reddito  netto
rilevante e un importo negativo  di  imposte  rilevanti  rettificate,
l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 333 e' assunta
pari a zero. In tal caso  l'importo  negativo  di  imposte  rilevanti
rettificate  dell'esercizio  deve  essere  riportato  in  avanti  nei
successivi esercizi e deve  essere  utilizzato,  fino  a  esaurimento
dello stesso, a riduzione fino a concorrenza delle imposte  rilevanti
rettificate positive ai fini  del  computo  delle  imposte  rilevanti
rettificate per quel Paese. 
3. Nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale  ceda  una  o
piu' imprese localizzate nel Paese,  l'importo  negativo  di  imposte
rilevanti rettificate di cui al comma 2 rimane attribuito  al  gruppo
cedente che deve  tenere  memoria  del  saldo  residuo  del  suddetto
riporto.  Se  residua  un  importo  negativo  di  imposte   rilevanti
rettificate di cui al comma 2 e il gruppo multinazionale o  nazionale
non ha piu'  imprese  localizzate  nel  Paese  ma,  in  un  esercizio
successivo, ne acquisisce o ne costituisce delle altre  nel  medesimo
Paese, il suddetto importo negativo di imposte rilevanti  rettificate
residuo deve essere utilizzato per quel  Paese,  a  partire  da  tale
esercizio successivo, secondo  quanto  previsto  al  comma  2,  terzo
periodo. 
4. In un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un  Paese  e'
pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota  di
imposizione  integrativa,  maggiorato  dell'imposizione   integrativa
addizionale relativa al Paese,  determinata  ai  sensi  dell'articolo
336,  e  ridotto  dell'importo  della   imposta   minima   nazionale,
determinata ai  sensi  dell'articolo  318,  o  della  imposta  minima
nazionale  equivalente  fino  a  concorrenza  del  suo   azzeramento.
Affinche' l'imposizione integrativa sia ridotta  dall'imposta  minima
nazionale o dall'imposta minima  nazionale  equivalente  quest'ultime
devono considerarsi dovute. A tal fine l'imposta minima  nazionale  o
l'imposta  minima  nazionale  equivalente  non  si  considera  dovuta
quando: 
a) il gruppo ne contesta direttamente  o  indirettamente  la  debenza
nell'ambito di una procedura giudiziale o amministrativa, sulla  base
di ragioni  di  legittimita'  dell'imposta  quali  quelle  di  ordine
costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali del Paese;
oppure 
b) l'autorita' fiscale del Paese ha stabilito che la propria  imposta
minima nazionale non e' prelevabile o accertabile in base  a  ragioni
di  legittimita'  costituzionale   ovvero   derivanti   da   obblighi
internazionali del Paese. 
5. In  deroga  al  comma  4,  su  opzione  dell'impresa  dichiarante,
l'imposizione integrativa dovuta per un  Paese  e'  pari  a  zero  se
l'imposta minima nazionale o l'imposta minima  nazionale  equivalente
ivi  dovuta  rispetta  le   condizioni   previste   da   un   accordo
internazionale sui regimi semplificati di cui all'articolo 339, comma
2. Il primo periodo non si applica in relazione: 
a) alle imprese e alle  entita'  localizzate  in  un  Paese  che  non
applica  l'imposta  minima   nazionale   equivalente   alle   entita'
trasparenti diverse dalle entita' apolidi; 
b) alle entita'  d'investimento  localizzate  in  un  Paese  che  non
applica  l'imposta  minima  nazionale  equivalente  a  tali   entita'
soggette a disposizioni analoghe a quelle degli articoli 348,  349  e
350; 
c) alle imprese e entita' localizzate in un  Paese  che  non  applica
l'imposta minima nazionale  equivalente  per  un  periodo  analogo  a
quello previsto nell'articolo 356; 
d) alle entita' a controllo congiunto o ai  membri  di  un  gruppo  a
controllo congiunto localizzati in un  Paese  che  applica  l'imposta
minima nazionale equivalente con riferimento agli stessi ma impone la
responsabilita' del pagamento dell'imposta alle  imprese  del  gruppo
multinazionale; 
e) alle imprese e alle  entita'  localizzate  in  un  Paese  che  non
applica disposizioni analoghe a quelle  previste  nell'articolo  354,
commi 5, 6, 7 e 8, ai fini dell'imposta minima nazionale  equivalente
o ai fini del calcolo del valore delle imposte rilevanti semplificate
previste  da  un  accordo  internazionale   sui   regimi   transitori
semplificati di cui all'articolo 339, comma 2; 
f) alle imprese e alle  entita'  localizzate  in  un  Paese  che  non
applica  l'imposta  minima  nazionale  equivalente  ai   veicoli   di
cartolarizzazione. 
6. Il profitto eccedente di cui al comma 4, relativo a un  esercizio,
corrisponde all'eventuale importo positivo dato dalla differenza  tra
il  reddito  netto  rilevante  per  il  Paese,  calcolato  ai   sensi
dell'articolo 333, comma 3, e la riduzione del reddito  da  attivita'
economica sostanziale, determinata  ai  sensi  dell'articolo  335  in
relazione al medesimo Paese. 
7. Salvo quanto previsto nell'articolo 336, comma 3, in un  esercizio
l'imposizione integrativa relativa a  ogni  impresa  con  un  reddito
rilevante localizzata in un Paese e' pari all'importo determinato  ai
sensi del comma 4 primo periodo moltiplicato per il rapporto  tra  il
suo reddito rilevante e la somma dei redditi rilevanti  di  tutte  le
imprese localizzate nel medesimo Paese. 
8. Se in un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per  un  Paese
e' determinata ai sensi dell'articolo 336, comma 1 e  non  esiste  un
reddito netto rilevante per il  Paese  nell'esercizio,  l'imposizione
integrativa e' ripartita secondo il criterio del  comma  6  avendo  a
riferimento  i  redditi  rilevanti  delle  imprese  conseguiti  negli
esercizi  per  i  quali  si   e'   resa   necessaria   l'applicazione
dell'articolo 336, comma 1. 
9.  L'imposizione  integrativa  dovuta  da  una  entita'  apolide  e'
determinata, per ogni  esercizio,  separatamente  rispetto  a  quella
dovuta da tutte le altre imprese. 
10. Se l'importo della imposta minima nazionale equivalente, relativa
a un esercizio, non e' corrisposto alla  amministrazione  finanziaria
del Paese di localizzazione delle imprese  soggette  a  tale  imposta
entro il quarto esercizio successivo a quello in cui risulta  dovuto,
la somma non pagata  e'  computata  in  aumento  dell'imposta  minima
integrativa  dovuta,  ai  sensi  del  comma  4,  dalla   controllante
localizzata nel territorio dello Stato italiano.