(Testo unico imposte sui redditi-art. 335)
                              ART. 335 
            Riduzione da attivita' economica sostanziale 
     (articolo 35 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1.  Ai  fini  del  presente  articolo  si  applicano  le  definizioni
seguenti: 
a) «dipendenti ammissibili»: i dipendenti impiegati a tempo pieno o a
tempo parziale di un'impresa e i prestatori  di  lavoro  indipendenti
che  partecipano  alle  attivita'  operative  ordinarie  del   gruppo
multinazionale o nazionale sotto la direzione e  il  controllo  dello
stesso; 
b) «spese salariali ammissibili»: le  spese  per  le  indennita'  dei
dipendenti, inclusi gli stipendi, i salari e le altre spese sostenute
a beneficio  personale  diretto  e  distinto  dei  dipendenti,  quali
l'assicurazione sanitaria e i contributi  pensionistici,  le  imposte
sulle  spese  salariali  e  sull'occupazione  nonche'  i   contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro; 
c) «immobilizzazioni materiali ammissibili»: 
1) immobili, impianti e attrezzature localizzate nel Paese; 
2) risorse naturali localizzate nel Paese; 
3) il diritto  del  locatario  o  del  locatore  di  utilizzare  beni
tangibili localizzati nel Paese; 
4) licenza o accordo analogo da parte  dell'amministrazione  pubblica
per l'uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali  che
comportano un investimento significativo in beni tangibili. 
2. Il reddito netto rilevante per un dato Paese e' ridotto,  ai  fini
del calcolo dell'imposizione integrativa, di  un  importo  pari  alla
somma della riduzione per spese salariali di cui al comma 3  e  della
riduzione per immobilizzazioni materiali di cui al comma 4,  entrambe
calcolate in relazione a ciascuna impresa localizzata nel  Paese.  Il
primo periodo non si applica se l'impresa dichiarante  di  un  gruppo
multinazionale o nazionale sceglie, ai sensi dell'articolo 352, comma
2, di non avvalersi  per  l'esercizio  della  riduzione  del  reddito
basata sullo svolgimento di una attivita' economica sostanziale. 
3.  La  riduzione  basata  sulle  spese   salariali   di   un'impresa
localizzata in un Paese e' pari  al  5  per  cento  delle  sue  spese
salariali ammissibili per i  dipendenti  ammissibili  che  esercitano
attivita' per il gruppo multinazionale o nazionale  in  detto  Paese,
fatta eccezione per le spese salariali ammissibili: 
a)   capitalizzate   e   incluse   nel   valore    contabile    delle
immobilizzazioni materiali ammissibili; 
b) imputabili a un reddito escluso a norma dell'articolo 324. 
4. La riduzione basata sulle immobilizzazioni materiali di un'impresa
localizzata in un Paese e' pari al 5 per cento del  valore  contabile
delle immobilizzazioni materiali ammissibili localizzate  nel  Paese,
fatta eccezione per: 
a) il valore contabile degli immobili, compresi terreni  ed  edifici,
posseduti per la vendita, la locazione o l'investimento; 
b) il valore contabile delle  immobilizzazioni  materiali  utilizzate
per generare un reddito escluso a norma dell'articolo 324. 
5. Ai fini del comma 4, il valore  contabile  delle  immobilizzazioni
materiali ammissibili corrisponde alla  media  del  valore  contabile
delle immobilizzazioni materiali ammissibili all'inizio e  alla  fine
dell'esercizio, quale registrato ai fini  della  predisposizione  del
bilancio consolidato  della  controllante  capogruppo,  eventualmente
ridotto di  svalutazioni,  ammortamenti,  perdite  per  riduzioni  di
valore  accumulate   ed   eventualmente   incrementato   dell'importo
imputabile alla capitalizzazione delle spese salariali. 
6. Ai fini dei commi 3 e 4,  le  spese  salariali  ammissibili  e  le
immobilizzazioni materiali  ammissibili  di  un'impresa  che  e'  una
stabile   organizzazione   sono   quelle   incluse   nella   relativa
contabilita' separata a norma dell'articolo  325,  commi  1  e  2,  a
condizione che le spese salariali ammissibili e  le  immobilizzazioni
materiali ammissibili siano localizzate nello stesso Paese in cui  e'
localizzata la stabile organizzazione. Le spese salariali ammissibili
e  le  immobilizzazioni  materiali   ammissibili   di   una   stabile
organizzazione  non  sono  prese  in  considerazione  per  le   spese
salariali ammissibili e  le  immobilizzazioni  materiali  ammissibili
della casa  madre.  Nel  caso  in  cui  il  reddito  di  una  stabile
organizzazione e' stato escluso,  in  tutto  o  in  parte,  ai  sensi
dell'articolo 326, comma 1, e dell'articolo 345, comma  5,  le  spese
salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili  di
tale stabile organizzazione sono escluse nella stessa proporzione dal
calcolo di cui al presente articolo per il  gruppo  multinazionale  o
nazionale. 
7.  Le  spese  salariali  ammissibili  dei   dipendenti   ammissibili
sostenute da una entita' trasparente e le immobilizzazioni  materiali
ammissibili di sua proprieta' che non sono attribuite  ai  sensi  del
comma 6 sono attribuite: 
a) alle imprese proprietarie dell'entita' trasparente,  nella  stessa
proporzione indicata nell'articolo 326, comma 4, a condizione  che  i
dipendenti ammissibili e le  immobilizzazioni  materiali  ammissibili
siano localizzati nel Paese delle imprese proprietarie; 
b) all'entita' trasparente se e' la controllante capogruppo,  ridotte
in proporzione al reddito escluso dal calcolo del  reddito  rilevante
dell'entita' trasparente ai sensi dell'articolo 345, commi 1 e  2,  a
condizione  che  i  dipendenti  ammissibili  e  le   immobilizzazioni
materiali  ammissibili  siano  localizzati  nel  Paese   dell'entita'
trasparente. 
8.  Tutte  le  spese  salariali  ammissibili  e  le  immobilizzazioni
materiali ammissibili dell'entita'  trasparente,  non  attribuite  ai
sensi dei commi 6 e 7, sono escluse dal calcolo della  riduzione  del
reddito  basata  sullo  svolgimento  di   una   attivita'   economica
sostanziale del gruppo multinazionale o nazionale di imprese. 
9. La riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attivita'
economica sostanziale in relazione a un'impresa apolide e' calcolata,
per ciascun esercizio,  separatamente  dalla  riduzione  del  reddito
basata sullo svolgimento di una attivita'  economica  sostanziale  di
tutte le altre imprese del gruppo. 
10.  La  riduzione  del  reddito  basata  sullo  svolgimento  di  una
attivita' economica sostanziale ai sensi del  presente  articolo  non
include l'esclusione basata  sulle  spese  salariali  e  l'esclusione
basata  sulle  immobilizzazioni  materiali  delle  imprese  che  sono
entita' d'investimento in tale Paese.