ART. 335
Riduzione da attivita' economica sostanziale
(articolo 35 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni
seguenti:
a) «dipendenti ammissibili»: i dipendenti impiegati a tempo pieno o a
tempo parziale di un'impresa e i prestatori di lavoro indipendenti
che partecipano alle attivita' operative ordinarie del gruppo
multinazionale o nazionale sotto la direzione e il controllo dello
stesso;
b) «spese salariali ammissibili»: le spese per le indennita' dei
dipendenti, inclusi gli stipendi, i salari e le altre spese sostenute
a beneficio personale diretto e distinto dei dipendenti, quali
l'assicurazione sanitaria e i contributi pensionistici, le imposte
sulle spese salariali e sull'occupazione nonche' i contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro;
c) «immobilizzazioni materiali ammissibili»:
1) immobili, impianti e attrezzature localizzate nel Paese;
2) risorse naturali localizzate nel Paese;
3) il diritto del locatario o del locatore di utilizzare beni
tangibili localizzati nel Paese;
4) licenza o accordo analogo da parte dell'amministrazione pubblica
per l'uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che
comportano un investimento significativo in beni tangibili.
2. Il reddito netto rilevante per un dato Paese e' ridotto, ai fini
del calcolo dell'imposizione integrativa, di un importo pari alla
somma della riduzione per spese salariali di cui al comma 3 e della
riduzione per immobilizzazioni materiali di cui al comma 4, entrambe
calcolate in relazione a ciascuna impresa localizzata nel Paese. Il
primo periodo non si applica se l'impresa dichiarante di un gruppo
multinazionale o nazionale sceglie, ai sensi dell'articolo 352, comma
2, di non avvalersi per l'esercizio della riduzione del reddito
basata sullo svolgimento di una attivita' economica sostanziale.
3. La riduzione basata sulle spese salariali di un'impresa
localizzata in un Paese e' pari al 5 per cento delle sue spese
salariali ammissibili per i dipendenti ammissibili che esercitano
attivita' per il gruppo multinazionale o nazionale in detto Paese,
fatta eccezione per le spese salariali ammissibili:
a) capitalizzate e incluse nel valore contabile delle
immobilizzazioni materiali ammissibili;
b) imputabili a un reddito escluso a norma dell'articolo 324.
4. La riduzione basata sulle immobilizzazioni materiali di un'impresa
localizzata in un Paese e' pari al 5 per cento del valore contabile
delle immobilizzazioni materiali ammissibili localizzate nel Paese,
fatta eccezione per:
a) il valore contabile degli immobili, compresi terreni ed edifici,
posseduti per la vendita, la locazione o l'investimento;
b) il valore contabile delle immobilizzazioni materiali utilizzate
per generare un reddito escluso a norma dell'articolo 324.
5. Ai fini del comma 4, il valore contabile delle immobilizzazioni
materiali ammissibili corrisponde alla media del valore contabile
delle immobilizzazioni materiali ammissibili all'inizio e alla fine
dell'esercizio, quale registrato ai fini della predisposizione del
bilancio consolidato della controllante capogruppo, eventualmente
ridotto di svalutazioni, ammortamenti, perdite per riduzioni di
valore accumulate ed eventualmente incrementato dell'importo
imputabile alla capitalizzazione delle spese salariali.
6. Ai fini dei commi 3 e 4, le spese salariali ammissibili e le
immobilizzazioni materiali ammissibili di un'impresa che e' una
stabile organizzazione sono quelle incluse nella relativa
contabilita' separata a norma dell'articolo 325, commi 1 e 2, a
condizione che le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni
materiali ammissibili siano localizzate nello stesso Paese in cui e'
localizzata la stabile organizzazione. Le spese salariali ammissibili
e le immobilizzazioni materiali ammissibili di una stabile
organizzazione non sono prese in considerazione per le spese
salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili
della casa madre. Nel caso in cui il reddito di una stabile
organizzazione e' stato escluso, in tutto o in parte, ai sensi
dell'articolo 326, comma 1, e dell'articolo 345, comma 5, le spese
salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di
tale stabile organizzazione sono escluse nella stessa proporzione dal
calcolo di cui al presente articolo per il gruppo multinazionale o
nazionale.
7. Le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili
sostenute da una entita' trasparente e le immobilizzazioni materiali
ammissibili di sua proprieta' che non sono attribuite ai sensi del
comma 6 sono attribuite:
a) alle imprese proprietarie dell'entita' trasparente, nella stessa
proporzione indicata nell'articolo 326, comma 4, a condizione che i
dipendenti ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili
siano localizzati nel Paese delle imprese proprietarie;
b) all'entita' trasparente se e' la controllante capogruppo, ridotte
in proporzione al reddito escluso dal calcolo del reddito rilevante
dell'entita' trasparente ai sensi dell'articolo 345, commi 1 e 2, a
condizione che i dipendenti ammissibili e le immobilizzazioni
materiali ammissibili siano localizzati nel Paese dell'entita'
trasparente.
8. Tutte le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni
materiali ammissibili dell'entita' trasparente, non attribuite ai
sensi dei commi 6 e 7, sono escluse dal calcolo della riduzione del
reddito basata sullo svolgimento di una attivita' economica
sostanziale del gruppo multinazionale o nazionale di imprese.
9. La riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attivita'
economica sostanziale in relazione a un'impresa apolide e' calcolata,
per ciascun esercizio, separatamente dalla riduzione del reddito
basata sullo svolgimento di una attivita' economica sostanziale di
tutte le altre imprese del gruppo.
10. La riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una
attivita' economica sostanziale ai sensi del presente articolo non
include l'esclusione basata sulle spese salariali e l'esclusione
basata sulle immobilizzazioni materiali delle imprese che sono
entita' d'investimento in tale Paese.