ART. 336
Imposizione integrativa addizionale
(articolo 36 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 323, comma 9,
dell'articolo 329, comma 7, dell'articolo 332, commi 2, 3 e 5,
dell'articolo 334, comma 10, e dell'articolo 347, commi 4 e 6, una
rettifica delle imposte rilevanti o del reddito o perdita rilevante
comporti il ricalcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e
dell'imposizione integrativa del gruppo multinazionale o nazionale
per un esercizio precedente, l'aliquota di imposizione effettiva e
l'imposizione integrativa sono ricalcolate conformemente a quanto
disposto negli articoli 333, 334 e 335. L'eventuale importo
dell'imposizione integrativa addizionale derivante da tale ricalcolo
e' considerato come un'imposizione integrativa addizionale ai fini
dell'articolo 334, comma 4, per l'esercizio nel quale e' effettuato
il ricalcolo.
2. Se sussiste un'imposizione integrativa addizionale in assenza di
un reddito netto rilevante nell'esercizio, riferito a un dato Paese,
il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata in tale Paese,
ai fini dell'articolo 316, comma 2, e' di importo pari
all'imposizione integrativa a essa imputata ai sensi dell'articolo
334, commi 6 e 7, divisa per l'aliquota minima d'imposta.
3. Se sussiste, ai sensi dell'articolo 328, comma 5, un'imposizione
integrativa addizionale, il reddito rilevante di ciascuna impresa
localizzata nel Paese, ai fini dell'articolo 316, comma 2, e' pari
all'imposta integrativa attribuita a tale impresa divisa per
l'aliquota minima d'imposta. L'attribuzione di tale imposizione
integrativa addizionale e' effettuata su base proporzionale a
ciascuna di tali imprese, utilizzando il valore risultante dal
prodotto tra il reddito o perdita rilevante e l'aliquota minima
d'imposta, ridotto delle imposte rilevanti rettificate. L'imposizione
integrativa addizionale e' attribuita unicamente alle imprese che
registrano un importo di imposte rilevanti rettificate inferiore a
zero e inferiore al reddito o perdita rilevante di tali imprese
moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.
4. Se a un'impresa e' attribuita un'imposizione integrativa
addizionale ai sensi del presente articolo e dell'articolo 334, commi
6 e 7, tale impresa e' considerata un'impresa a bassa imposizione ai
fini del capo II del presente titolo.