(Testo unico imposte sui redditi-art. 337)
                              ART. 337 
                        Esclusione de minimis 
     (articolo 37 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. In deroga agli articoli  333,  334,  335,  336  e  338,  a  scelta
dell'impresa  dichiarante  ai  sensi  dell'articolo  352,  comma   2,
l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese ed entita' a controllo
congiunto localizzate in  un  Paese  e'  pari  a  zero  per  un  dato
esercizio se, per tale esercizio: 
a) i ricavi rilevanti medi di tutte le imprese  localizzate  in  tale
Paese sono inferiori a 10 milioni di euro; 
b) il reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto  Paese  e'
una perdita o e' un reddito inferiore a 1 milione di euro. 
2. I ricavi rilevanti medi e il reddito rilevante  medio  di  cui  al
comma 1 corrispondono alla media rispettivamente dei ricavi rilevanti
e del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel Paese
per l'esercizio e i due esercizi  precedenti.  Se  nel  primo  o  nel
secondo esercizio precedente, o in entrambi, in un Paese  le  imprese
ivi  localizzate  sono  senza  ricavi  rilevanti  o  con  un  reddito
rilevante pari a zero, tale esercizio o tali  esercizi  sono  esclusi
dal calcolo dei ricavi rilevanti medi o del reddito  rilevante  medio
di detto Paese. 
3. I ricavi rilevanti delle imprese localizzate in un  Paese  per  un
dato esercizio corrispondono alla  somma  di  tutti  i  ricavi  delle
imprese  localizzate  in  detto  Paese,  ridotti  o  aumentati  degli
eventuali aggiustamenti effettuati ai sensi del capo III del presente
titolo. 
4. Il reddito o perdita rilevante delle  imprese  localizzate  in  un
Paese per un dato esercizio  corrisponde  al  reddito  netto  o  alla
perdita  netta  rilevante  di  detto   Paese   calcolati   ai   sensi
dell'articolo 333, comma 3. 
5. L'esclusione de  minimis  di  cui  ai  commi  da  1  a  4  non  e'
applicabile alle imprese apolidi e  alle  entita'  d'investimento.  I
ricavi e il reddito o perdita rilevante  di  tali  entita'  non  sono
considerati ai fini del calcolo dell'esclusione de minimis.