ART. 337
Esclusione de minimis
(articolo 37 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. In deroga agli articoli 333, 334, 335, 336 e 338, a scelta
dell'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 352, comma 2,
l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese ed entita' a controllo
congiunto localizzate in un Paese e' pari a zero per un dato
esercizio se, per tale esercizio:
a) i ricavi rilevanti medi di tutte le imprese localizzate in tale
Paese sono inferiori a 10 milioni di euro;
b) il reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto Paese e'
una perdita o e' un reddito inferiore a 1 milione di euro.
2. I ricavi rilevanti medi e il reddito rilevante medio di cui al
comma 1 corrispondono alla media rispettivamente dei ricavi rilevanti
e del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel Paese
per l'esercizio e i due esercizi precedenti. Se nel primo o nel
secondo esercizio precedente, o in entrambi, in un Paese le imprese
ivi localizzate sono senza ricavi rilevanti o con un reddito
rilevante pari a zero, tale esercizio o tali esercizi sono esclusi
dal calcolo dei ricavi rilevanti medi o del reddito rilevante medio
di detto Paese.
3. I ricavi rilevanti delle imprese localizzate in un Paese per un
dato esercizio corrispondono alla somma di tutti i ricavi delle
imprese localizzate in detto Paese, ridotti o aumentati degli
eventuali aggiustamenti effettuati ai sensi del capo III del presente
titolo.
4. Il reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate in un
Paese per un dato esercizio corrisponde al reddito netto o alla
perdita netta rilevante di detto Paese calcolati ai sensi
dell'articolo 333, comma 3.
5. L'esclusione de minimis di cui ai commi da 1 a 4 non e'
applicabile alle imprese apolidi e alle entita' d'investimento. I
ricavi e il reddito o perdita rilevante di tali entita' non sono
considerati ai fini del calcolo dell'esclusione de minimis.