ART. 338
Imprese partecipate in misura minoritaria
(articolo 38 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Ai fini del presente articolo:
a) «impresa partecipata in misura minoritaria»: indica un'impresa
nella quale la controllante capogruppo detiene, direttamente o
indirettamente, una partecipazione pari o inferiore al 30 per cento;
b) «impresa partecipante di minoranza»: indica un'impresa partecipata
in misura minoritaria che detiene, direttamente o indirettamente, una
partecipazione di controllo in un'altra impresa partecipata in misura
minoritaria a eccezione del caso in cui la partecipazione di
controllo nella prima impresa e' detenuta, a sua volta, direttamente
o indirettamente da un'impresa partecipata in misura minoritaria;
c) «sottogruppo di minoranza»: indica un'impresa partecipante di
minoranza e le imprese partecipate di minoranza nei cui confronti la
prima detiene una partecipazione di controllo;
d) «impresa partecipata di minoranza»: indica un'impresa partecipata
in misura minoritaria la cui partecipazione di controllo e' detenuta,
direttamente o indirettamente, da una impresa partecipante di
minoranza.
2. Con riferimento alle imprese di un sottogruppo di minoranza, il
calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e della imposizione
integrativa per un Paese, ai sensi delle disposizioni dei capi da III
a VII del presente titolo, deve essere effettuato trattando tale
sottogruppo di minoranza come se fosse un gruppo distinto.
3. Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o perdita rilevante
delle imprese costituenti un sottogruppo di minoranza sono
irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell'articolo 333, commi 1
e 3, dell'aliquota di imposizione effettiva e del reddito netto
rilevante del gruppo in relazione a un Paese.
4. L'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa di
un'impresa partecipata in misura minoritaria che non e' membro di un
sottogruppo di minoranza sono calcolate ai sensi delle disposizioni
dei capi da III a VII del presente titolo, avendo a riferimento i
pertinenti valori dell'impresa singolarmente considerata.
5. Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o perdita rilevante
delle imprese di cui al comma 4 sono irrilevanti ai fini del calcolo,
ai sensi dell'articolo 333, commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione
effettiva e del reddito netto rilevante del gruppo in relazione a un
Paese. Le disposizioni del comma 4 e quelle riportate nel primo
periodo del presente comma non si applicano alle imprese partecipate
in misura minoritaria che sono entita' di investimento.
6. Le disposizioni dei commi 3 e 5 non hanno effetto ai fini
dell'applicazione dell'articolo 337.
7. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 326, commi 3 e 4, quando
un'impresa partecipante di minoranza e' una entita' trasparente e
dell'articolo 315 con riferimento alle partecipazioni detenute da una
partecipante parzialmente posseduta in un'impresa partecipata in
misura minoritaria. La partecipante di minoranza non e' considerata
un'impresa controllante capogruppo con riferimento al sottogruppo di
minoranza.