(Testo unico imposte sui redditi-art. 338)
                              ART. 338 
              Imprese partecipate in misura minoritaria 
     (articolo 38 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Ai fini del presente articolo: 
a) «impresa partecipata in  misura  minoritaria»:  indica  un'impresa
nella  quale  la  controllante  capogruppo  detiene,  direttamente  o
indirettamente, una partecipazione pari o inferiore al 30 per cento; 
b) «impresa partecipante di minoranza»: indica un'impresa partecipata
in misura minoritaria che detiene, direttamente o indirettamente, una
partecipazione di controllo in un'altra impresa partecipata in misura
minoritaria  a  eccezione  del  caso  in  cui  la  partecipazione  di
controllo nella prima impresa e' detenuta, a sua volta,  direttamente
o indirettamente da un'impresa partecipata in misura minoritaria; 
c) «sottogruppo di  minoranza»:  indica  un'impresa  partecipante  di
minoranza e le imprese partecipate di minoranza nei cui confronti  la
prima detiene una partecipazione di controllo; 
d) «impresa partecipata di minoranza»: indica un'impresa  partecipata
in misura minoritaria la cui partecipazione di controllo e' detenuta,
direttamente  o  indirettamente,  da  una  impresa  partecipante   di
minoranza. 
2. Con riferimento alle imprese di un sottogruppo  di  minoranza,  il
calcolo dell'aliquota d'imposizione  effettiva  e  della  imposizione
integrativa per un Paese, ai sensi delle disposizioni dei capi da III
a VII del presente titolo,  deve  essere  effettuato  trattando  tale
sottogruppo di minoranza come se fosse un gruppo distinto. 
3. Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o perdita  rilevante
delle  imprese  costituenti  un   sottogruppo   di   minoranza   sono
irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell'articolo 333, commi  1
e 3, dell'aliquota di  imposizione  effettiva  e  del  reddito  netto
rilevante del gruppo in relazione a un Paese. 
4. L'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa di
un'impresa partecipata in misura minoritaria che non e' membro di  un
sottogruppo di minoranza sono calcolate ai sensi  delle  disposizioni
dei capi da III a VII del presente titolo,  avendo  a  riferimento  i
pertinenti valori dell'impresa singolarmente considerata. 
5. Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o perdita  rilevante
delle imprese di cui al comma 4 sono irrilevanti ai fini del calcolo,
ai sensi dell'articolo 333, commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione
effettiva e del reddito netto rilevante del gruppo in relazione a  un
Paese. Le disposizioni del comma  4  e  quelle  riportate  nel  primo
periodo del presente comma non si applicano alle imprese  partecipate
in misura minoritaria che sono entita' di investimento. 
6. Le disposizioni dei  commi  3  e  5  non  hanno  effetto  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 337. 
7. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 326, commi 3 e 4,  quando
un'impresa partecipante di minoranza e'  una  entita'  trasparente  e
dell'articolo 315 con riferimento alle partecipazioni detenute da una
partecipante parzialmente  posseduta  in  un'impresa  partecipata  in
misura minoritaria. La partecipante di minoranza non  e'  considerata
un'impresa controllante capogruppo con riferimento al sottogruppo  di
minoranza.