ART. 339
Regimi semplificati
(articolo 39 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. In deroga a quanto previsto negli articoli da 333 a 338, a seguito
di opzione dell'impresa dichiarante l'imposizione integrativa dovuta
da un gruppo in un esercizio in relazione a un determinato Paese e'
pari a zero se il livello di imposizione effettiva delle sue imprese
ivi localizzate rispetta le condizioni previste da un accordo
internazionale sui regimi semplificati.
2. Ai fini del comma 1, un accordo internazionale sui regimi
semplificati indica un insieme di regole e di condizioni concordate a
livello internazionale da tutti gli Stati membri dell'Unione europea
che consentono ai gruppi di beneficiare di uno o piu' dei regimi di
semplificazione ivi previsti e disciplinati.
3. Le disposizioni attuative dei regimi semplificati di cui al comma
1 sono adottate, in conformita' alle regole OCSE e alla direttiva
(UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, con apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adotta anche disposizioni di
attuazione di analoghi regimi semplificati destinati ai gruppi
nazionali di imprese soggetti all'imposta minima nazionale ed e'
aggiornato per tenere conto di eventuali modifiche o integrazioni
dell'accordo internazionale sui regimi semplificati.