(Testo unico imposte sui redditi-art. 339)
                              ART. 339 
                         Regimi semplificati 
     (articolo 39 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. In deroga a quanto previsto negli articoli da 333 a 338, a seguito
di opzione dell'impresa dichiarante l'imposizione integrativa  dovuta
da un gruppo in un esercizio in relazione a un determinato  Paese  e'
pari a zero se il livello di imposizione effettiva delle sue  imprese
ivi  localizzate  rispetta  le  condizioni  previste  da  un  accordo
internazionale sui regimi semplificati. 
2. Ai  fini  del  comma  1,  un  accordo  internazionale  sui  regimi
semplificati indica un insieme di regole e di condizioni concordate a
livello internazionale da tutti gli Stati membri dell'Unione  europea
che consentono ai gruppi di beneficiare di uno o piu' dei  regimi  di
semplificazione ivi previsti e disciplinati. 
3. Le disposizioni attuative dei regimi semplificati di cui al  comma
1 sono adottate, in conformita' alle regole  OCSE  e  alla  direttiva
(UE) 2022/2523 del Consiglio, del  15  dicembre  2022,  con  apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.  Il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze adotta anche  disposizioni  di
attuazione  di  analoghi  regimi  semplificati  destinati  ai  gruppi
nazionali di imprese soggetti  all'imposta  minima  nazionale  ed  e'
aggiornato per tenere conto di  eventuali  modifiche  o  integrazioni
dell'accordo internazionale sui regimi semplificati.