Art. 519.
(Dichiarazione di rinunzia)
La rinunzia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, ricevuta da
un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si e'
aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali
si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finche',
a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate
nel comma precedente.