(CODICE CIVILE-art. 519)
                              Art. 519. 
 
                     (Dichiarazione di rinunzia) 
 
  La rinunzia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, ricevuta  da
un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si e'
aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. 
 
  La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro  ai  quali
si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto  finche',
a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le  forme  indicate
nel comma precedente.