Art. 519. (Dichiarazione di rinunzia) La rinunzia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finche', a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.