(CODICE CIVILE-art. 521)
                              Art. 521. 
 
                  (Retroattivita' della rinunzia). 
 
  Chi rinunzia all'eredita' e' considerato come se non vi  fosse  mai
stato chiamato. 
 
  Il rinunziante puo' tuttavia ritenere la donazione o  domandare  il
legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione  disponibile,
salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.