(CODICE CIVILE-art. 522)
                              Art. 522. 
 
             (Devoluzione nelle successioni legittime). 
 
  Nelle successioni legittime la  parte  di  colui  che  rinunzia  si
accresce a coloro che avrebbero concorso col  rinunziante,  salvo  il
diritto di rappresentazione e salvo  il  disposto  dell'ultimo  comma
dell'art. 571. Se il rinunziante e' solo,  l'eredita'  si  devolve  a
coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.