(CODICE CIVILE-art. 523)
                              Art. 523. 
 
           (Devoluzione nelle successioni testamentarie). 
 
  Nelle successioni testamentarie, se il testatore  non  ha  disposto
una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la
parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma  dell'art.  674,
ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.