(CODICE CIVILE-art. 524)
                              Art. 524. 
 
        (Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori). 
 
  Se taluno rinunzia, benche' senza frode, a  un'eredita'  con  danno
dei suoi creditori, questi possono  farsi  autorizzare  ad  accettare
l'eredita' in  nome  e  luogo  del  rinunziante,  al  solo  scopo  di
soddisfarsi  sui  beni  ereditari  fino  alla  concorrenza  dei  loro
crediti. 
 
  Il  diritto  dei  creditori  si  prescrive  in  cinque  anni  dalla
rinunzia.