Art. 525.
(Revoca della rinunzia).
Fino a che il diritto di accettare l'eredita' non e' prescritto
contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre
accettarla, se non e' gia' stata acquistata da altro dei chiamati,
senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni
dell'eredita'.