(CODICE CIVILE-art. 526)
                              Art. 526. 
 
                 (Impugnazione per violenza o dolo). 
 
  La rinunzia all'eredita' si puo' impugnare solo se e' l'effetto  di
violenza o di dolo. 
 
  L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui  e'  cessata
la violenza o e' stato scoperto il dolo.