Art. 214 I membri delle istituzioni della Comunita', i membri dei Comitati, e parimenti i funzionari e agenti della Comunita', sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.