(Protocollo-art. 214)
                              Art. 214 
 
  I membri delle istituzioni della Comunita', i membri dei  Comitati,
e parimenti i funzionari e agenti della Comunita', sono tenuti, anche
dopo  la  cessazione  dalle  loro  funzioni,  a  non   divulgare   le
informazioni  che  per  loro  natura  siano  protette   dal   segreto
professionale  e  in  particolare  quelle  relative  alle  imprese  e
riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei  loro
costi.