Art. 220 Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini: la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini, l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunita'. il reciproco riconoscimento delle societa' a mente dell'art. 58, comma secondo, il mantenimento della personalita' giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilita' di fusione di societa' soggette a legislazioni nazionali diverse, la semplificazione delle formalita' cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.