(Protocollo-art. 220)
                              Art. 220 
 
  Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati
intesi a garantire, a favore dei loro cittadini: 
    la tutela delle persone, come pure il godimento e la  tutela  dei
diritti  alle  condizioni  accordate  da  ciascuno  Stato  ai  propri
cittadini, 
    l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della
Comunita'. 
    il reciproco riconoscimento delle societa' a mente dell'art.  58,
comma secondo, il mantenimento della personalita' giuridica  in  caso
di trasferimento della sede da un paese a un altro e la  possibilita'
di fusione di societa' soggette a legislazioni nazionali diverse, 
    la  semplificazione  delle  formalita'  cui  sono  sottoposti  il
reciproco riconoscimento e la reciproca  esecuzione  delle  decisioni
giudiziarie e delle sentenze arbitrali.