(Protocollo-art. 224)
                              Art. 224 
 
  Gli Stati membri si  consultano  al  fine  di  prendere  di  comune
accordo le disposizioni necessarie ad evitare  che  il  funzionamento
del mercato comune abbia a  risentire  delle  misure  che  uno  Stato
membro puo' essere indotto  a  prendere  nell'eventualita'  di  gravi
agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o
di grave tensione internazionale  che  costituisca  una  minaccia  di
guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del
mantenimento della pace o della sicurezza internazionale.