(Protocollo-art. 226)
                              Art. 226 
 
  1. Durante il periodo transitorio, in caso di difficolta' gravi  in
un settore dell'attivita'  economica  e  che  siano  suscettibili  di
protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano  determinare
grave perturbazione in una situazione economica regionale, uno  Stato
membro puo' domandare di essere autorizzato  ad  adottare  misure  di
salvaguardia  che  consentano  di  ristabilire  la  situazione  e  di
adattare il settore interessato all'economia del mercato comune. 
  2.  A  richiesta  dello  Stato  interessato,  la  Commissione,  con
procedura  d'urgenza,  stabilisce  senza   indugio   le   misure   di
salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e  le
modalita' di applicazione. 
  3.  Le  misure  autorizzate  a  termini  del  paragrafo  2  possono
importare deroghe alle norme del presente Trattato nei limiti  e  nei
termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi  contemplati
dal paragrafo 1. 
  Nella scelta di tali  misure  dovra'  accordarsi  la  precedenza  a
quelle che turbino il meno possibile  il  funzionamento  del  mercato
comune.