Art. 227 1. Il presente Trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica Francese, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica, italiana, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi. 2. Per quanto riguarda l'Algeria e i dipartimenti francesi d'oltremare, le disposizioni e particolari e generali del presente Trattato riguardanti: la libera circolazione delle merci, l'agricoltura, escluso l'art. 40, paragrafo 4, la liberalizzazione dei servizi, le regole di concorrenza, le misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 108, 109 e 226, le istituzioni, sono applicabili fin dall'entrata in vigore del presente Trattato. Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato saranno definite al piu' tardi entro due anni dall'entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. Le istituzioni della Comunita', vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal presente Trattato e in particolare dall'art. 226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni. 3. I Paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato IV del presente Trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del Trattato stesso. 4. Le disposizioni del presente Trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.