(Protocollo-art. 227)
                              Art. 227 
 
  1. Il presente Trattato  si  applica  al  Regno  del  Belgio,  alla
Repubblica Francese,  alla  Repubblica  federale  di  Germania,  alla
Repubblica, italiana, al Granducato del Lussemburgo e  al  Regno  dei
Paesi Bassi. 
  2.  Per  quanto  riguarda  l'Algeria  e  i  dipartimenti   francesi
d'oltremare, le disposizioni e particolari e  generali  del  presente
Trattato riguardanti: 
  la libera circolazione delle merci, 
  l'agricoltura, escluso l'art. 40, paragrafo 4, 
  la liberalizzazione dei servizi, 
  le regole di concorrenza, 
  le misure di salvaguardia contemplate dagli  articoli  108,  109  e
226, 
  le istituzioni, 
  sono applicabili fin dall'entrata in vigore del presente Trattato. 
  Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente
Trattato saranno definite al piu' tardi entro due  anni  dall'entrata
in vigore di esso, mediante decisioni  del  Consiglio,  che  delibera
all'unanimita' su proposta della Commissione. 
  Le istituzioni  della  Comunita',  vigileranno,  nel  quadro  delle
procedure  contemplate  dal  presente  Trattato  e   in   particolare
dall'art. 226, a che sia consentito lo sviluppo economico  e  sociale
di tali regioni. 
  3. I  Paesi  e  i  territori  d'oltremare,  il  cui  elenco  figura
nell'allegato IV del presente Trattato, costituiscono l'oggetto dello
speciale regime di  associazione  definito  nella  quarta  parte  del
Trattato stesso. 
  4. Le disposizioni del presente Trattato si applicano ai  territori
europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti
con l'estero.