(Protocollo-art. 228)
                              Art. 228 
 
  1. Quando  le  disposizioni  del  presente  Trattato  prevedano  la
conclusione di accordi tra la Comunita' e uno o piu' Stati ovvero una
organizzazione internazionale,  tali  accordi  sono  negoziati  dalla
Commissione. Fatte salve le competenze riconosciute in  questo  campo
alla  Commissione,  essi  sono   conclusi   dal   Consiglio,   previa
consultazione dell'Assemblea nei casi previsti dal presente Trattato. 
  Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro  possono  domandare
preventivamente  il  parere  della  Corte  di  giustizia   circa   la
compatibilita' dell'accordo previsto con le disposizioni del presente
Trattato. 
  Quando la  Corte  di  giustizia  abbia  espresso  parere  negativo,
l'accordo puo' entrare in vigore soltanto alle condizioni  stabilite,
a seconda dei casi, dall'art. 236. 
  2. Gli accordi conclusi alle condizioni suindicate sono  vincolanti
per le istituzioni della Comunita' e per gli Stati membri.