Art. 235 Quando un'azione della Comunita' risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunita', senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso.