(Allegato A.3 Codice deontologia scopi statistici e ricerca scientifica Sistema Statistico Nazionale-art. 1)
A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI 
DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA 
EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE. 
 
 
(Provvedimento del Garante n. 13 del  31  luglio  2002,  in  G.U.  16
                        agosto 1999, n. 191) 
 
 
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
 
Nella  seduta  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Stefano
  Rodota',  presidente,  del   prof.   Giuseppe   Santaniello,   vice
  presidente, del prof. Gaetano  Rasi  e  del  dott.  Mauro  Paissan,
  componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; 
 
 
  Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati  membri  e
la Commissione incoraggiano  l'elaborazione  di  codici  di  condotta
destinati a contribuire, in funzione delle  specificita'  settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva adottate dagli Stati membri; 
  Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre  1996,
n. 675, il quale attribuisce al  Garante  il  compito  di  promuovere
nell'ambito  delle   categorie   interessate,   nell'osservanza   del
principio di  rappresentativita',  la  sottoscrizione  di  codici  di
deontologia e di buona condotta per determinati settori,  verificarne
la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche  attraverso  l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia  di
trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche  e
di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1,
il  quale  demanda  al  Garante   il   compito   di   promuovere   la
sottoscrizione di uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e  di  buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le  societa'
scientifiche  e  le  associazioni   professionali,   interessati   al
trattamento  dei  dati  per  scopi  di  statistica   e   di   ricerca
scientifica; 
  Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto  legislativo  n.
281/1999, relativo ad alcuni profili che  devono  essere  individuati
dal codice per i trattamenti  di  dati  per  scopi  statistici  e  di
ricerca scientifica; 
  Visto altresi' l'articolo 12, comma 2, del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo  12,  comma  6,
del decreto legislativo n. 281/1999, nel  quale  si  prevede  che  la
Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba essere
sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia  e  di
buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito
del Sistema statistico nazionale; 
  Visto  il  provvedimento  10  febbraio  2000  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
46 del 25 febbraio 2000, con il  quale  il  Garante  ha  promosso  la
sottoscrizione di uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e  di  buona
condotta  relativi  del  trattamento  di  dati  personali  per  scopi
statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti  i  soggetti
aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in  base
al principio di rappresentativita' a darne comunicazione  al  Garante
entro il 31 marzo 2000; 
  Viste  le  comunicazioni  pervenute  al  Garante  in  risposta   al
provvedimento del 10 febbraio 2000, con  le  quali  diversi  soggetti
pubblici   e   privati,   societa'   scientifiche   ed   associazioni
professionali hanno  manifestato  la  volonta'  di  partecipare  alla
redazione  dei  codici  e  fra  i  quali  e'  stato  conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri,  da
rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazionale  di
statistica - ISTAT, Istituto di studi e  analisi  economica  -  ISAE,
Istituto  per  lo  sviluppo  della   formazione   professionale   dei
lavoratori  -  ISFOL,  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica; 
  Considerato che il testo del  codice  e'  stato  oggetto  di  ampia
consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che  hanno  avuto
modo di far pervenire osservazioni e proposte; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2000, n. 152 contenente le norme per la  definizione  dei  criteri  e
delle   procedure   per   l'individuazione   dei   soggetti   privati
partecipanti  al  Sistema  statistico  nazionale  (SISTAN)  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio
2001 in materia di circolazione  dei  dati  all'interno  del  Sistema
statistico nazionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
maggio  2002  sull'inserimento  di   altri   uffici   di   statistica
nell'ambito del Sistan; 
  Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il  Presidente  dell'ISTAT,
su   mandato   del   Comitato   di    indirizzo    e    coordinamento
dell'informazione statistica, ha trasmesso il  testo  del  Codice  di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di  dati  personali
per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati  nell'ambito
del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo  stesso  a  nome
dei soggetti interessati; 
  Vista la deliberazione di questa Autorita' n. 23 del 4 luglio  2001
sull'esame preliminare del codice; 
  Ritenuto opportuno procedere all'esame  definitivo  del  codice  di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di  dati  personali
per  scopi  statistici  effettuati  nell'ambito  del  SISTAN,   anche
separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art.  6,
comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg.  n.  281/1999,  deve  disciplinare
l'utilizzo dei dati personali a  fini  statistici  al  di  fuori  del
SISTAN; 
  Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica
ai sensi  dell'articolo  12,  comma  2,  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322 e  sulla  base  degli  approfondimenti  curati
d'intesa con l'Istat; 
  Rilevato che il rispetto delle disposizioni  contenute  nel  codice
costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei
dati personali; 
  Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti in
materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei  dati
personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera  h)  della
legge n. 675/1996, nonche' agli artt. 6 e 10, 11  e  12  del  decreto
legislativo n. 281/1999; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 281/1999,  il  codice  deve  essere  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del  Garante  n.  1/2000,  adottato  con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000; 
 
 
                              Dispone: 
 
 
  la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali  per  scopi  statistici  e  di  ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico  nazionale,
che figura in allegato, all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del
Ministero della giustizia per la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
 
Roma, 31 luglio 2002 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
 
IL RELATORE 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI  DI  DATI
  PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI  RICERCA  SCIENTIFICA  EFFETTUATI
  NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE*. 
 
 
                              Preambolo 
 
 
  Il presente codice e' volto a garantire che l'utilizzazione di dati
di carattere personale per scopi  di  statistica,  considerati  dalla
legge di  rilevante  interesse  pubblico  e  fonte  dell'informazione
statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettivita',  si
svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e  della
dignita' delle persone interessate, in particolare del  diritto  alla
riservatezza e del diritto all'identita' personale. 
  Il codice e' sottoscritto in attuazione  degli  articoli  6  e  10,
comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si  applica
ai  trattamenti  per  scopi  statistici  effettuati  nell'ambito  del
sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle finalita' di
cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
  La sua sottoscrizione e'  effettuata  ispirandosi  alle  pertinenti
fonti e documenti internazionali in materia di  attivita'  statistica
e, in particolare: 
  a)  alla  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali  del  4  novembre   1950,
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848; 
  b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea  del  18
dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8; 
  c) alla Convenzione n. 108 adottata  a  Strasburgo  il  28  gennaio
1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98; 
  d)  alla  direttiva  n.  95/46/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995; 
  e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18, adottata
il 30 settembre 1997; 
  f) all'articolo 10 del Regolamento (CE)  n.  322/97  del  Consiglio
dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997. 
 
  Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente  codice
sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialita'  e  di
non  discriminazione  nei  confronti  di   altri   utilizzatori,   in
particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici  di
dati depositati in archivi pubblici e trattati  da  enti  pubblici  o
sulla base di finanziamenti pubblici. 
 
 
                               Art. 1 
                      (Ambito di applicazione) 
 
 
  1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per  scopi
statistici effettuati da: 
    a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano  al
sistema  statistico  nazionale,  per   l'attuazione   del   programma
statistico nazionale o per la produzione di informazione  statistica,
in conformita' ai rispettivi ambiti istituzionali; 
    b) strutture diverse dagli uffici di  cui  alla  lettera  a),  ma
appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi
trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale  e  gli
uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le
disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre  1989,  n.
322 e 30 luglio 1999, n.  281,  e  loro  successive  modificazioni  e
integrazioni, nonche' nel presente codice.