(Allegato A.3 Codice deontologia scopi statistici e ricerca scientifica Sistema Statistico Nazionale-art. 2)
                               Art. 2 
                            (Definizioni) 
 
 
  1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate
nell'art. 1  della  legge  31  dicembre  1996,  n.  675  (di  seguito
denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  281,
e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi,  si
intende inoltre per: 
  a)  "trattamento  per  scopi  statistici",  qualsiasi   trattamento
effettuato per finalita' di  indagine  statistica  o  di  produzione,
conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione  del
programma  statistico  nazionale  o   per   effettuare   informazione
statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei  soggetti  di
cui all'articolo 1; 
  b)  "risultato  statistico",   l'informazione   ottenuta   con   il
trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno
collettivo; 
  c)  "variabile  pubblica",  il  carattere  o  la  combinazione   di
caratteri,  di  tipo  qualitativo  o  quantitativo,  oggetto  di  una
rilevazione  statistica  che  faccia  riferimento   ad   informazioni
presenti in pubblici  registri,  elenchi,  atti,  documenti  o  fonti
conoscibili da chiunque; 
  d) "unita'  statistica",  l'entita'  alla  quale  sono  riferiti  o
riferibili i dati trattati.