(Allegato A.3 Codice deontologia scopi statistici e ricerca scientifica Sistema Statistico Nazionale-art. 4)
                               Art. 4 
     (Criteri per la valutazione del rischio di identificazione) 
 
 
  1.  Ai  fini  della  comunicazione  e   diffusione   di   risultati
statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto
dei seguenti criteri: 
  a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita'  alle
quali  e'  associata  una  frequenza  non  inferiore  a  una   soglia
prestabilita, ovvero un'intensita'  data  dalla  sintesi  dei  valori
assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta soglia.
Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre; 
  b) nel valutare il valore della soglia si  deve  tenere  conto  del
livello di riservatezza delle informazioni; 
  c) i risultati statistici relativi a sole variabili  pubbliche  non
sono soggetti alla regola della soglia; 
  d) la regola della soglia puo'  non  essere  osservata  qualora  il
risultato statistico non consenta  ragionevolmente  l'identificazione
di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione  e  alla
natura delle variabili associate; 
  e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono
essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra  loro
o con  altre  fonti  note  di  informazione,  che  rendano  possibili
eventuali identificazioni; 
  f) si presume che sia adeguatamente tutelata  la  riservatezza  nel
caso in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione presentino
la medesima modalita' di una variabile. 
  2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili
che possono essere diffuse in forma disaggregata,  ove  cio'  risulti
necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive  anche  di
carattere internazionale o comunitario. 
  3. Nella  comunicazione  di  collezioni  campionarie  di  dati,  il
rischio  di  identificazione  deve  essere   per   quanto   possibile
contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del  rischio  di
identificazione  sono  individuati  dall'Istat  che,  attenendosi  ai
criteri di cui all'art. 3, comma 1,  lett.  d),  definisce  anche  le
modalita' di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione
per la garanzia dell'informazione statistica.