(Allegato A.3 Codice deontologia scopi statistici e ricerca scientifica Sistema Statistico Nazionale-art. 5)
                               Art. 5 
    (Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati) 
 
 
  1.  I  soggetti  privati  che  partecipano  al  sistema  statistico
nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125,  raccolgono  o
trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di  regola
in forma anonima, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  6-bis,
comma 1, del decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,  come
introdotto  dal  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  281,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  2. In  casi  particolari  in  cui  scopi  statistici,  legittimi  e
specifici, del trattamento  di  dati  sensibili  non  possono  essere
raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati,
per garantire la legittimita' del trattamento medesimo e'  necessario
che concorrano i seguenti presupposti: 
  a) l'interessato abbia espresso  liberamente  il  proprio  consenso
sulla base degli elementi previsti per l'informativa; 
  b) il titolare adotti specifiche misure per  mantenere  separati  i
dati identificativi gia' al momento della raccolta,  salvo  che  cio'
risulti  irragionevole   o   richieda   uno   sforzo   manifestamente
sproporzionato; 
  c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal  Garante,
anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati  o
tipologie di trattamenti, o sia  compreso  nel  programma  statistico
nazionale. 
  3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei
dati  sensibili  sia  effettuata  con  particolari  modalita'   quali
interviste  telefoniche  o  assistite  da  elaboratore  che   rendano
particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo  per  iscritto,  il
consenso, purche' espresso, puo' essere documentato per iscritto.  In
tal caso, la documentazione dell'informativa resa  all'interessato  e
dell'acquisizione del relativo consenso e'  conservata  dal  titolare
del trattamento per tre anni.