Art. 5 (Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati) 1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni. 2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimita' del trattamento medesimo e' necessario che concorrano i seguenti presupposti: a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l'informativa; b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo che cio' risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato; c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale. 3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalita' quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purche' espresso, puo' essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso e' conservata dal titolare del trattamento per tre anni.