Art. 185. 
 
                          Nota informativa 
 
  1. Le imprese di assicurazione italiane e  quelle  estere  operanti
nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in
regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi,   consegnano   al
contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente  alle
condizioni di assicurazione, una  nota  informativa  predisposta  nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo. 
  2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da  quelle
pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda  delle  caratteristiche
dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinche' il contraente
e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti  e
gli  obblighi  contrattuali  e,  ove  opportuno,   sulla   situazione
patrimoniale dell'impresa. 
  3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto  e  lo  schema
della nota informativa in modo tale che siano  previste,  oltre  alle
indicazioni relative all'impresa, le informazioni sul  contratto  con
particolare  riguardo  alle  garanzie  e  alle  obbligazioni  assunte
dall'impresa, alle nullita', alle decadenze, alle esclusioni  e  alle
limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi
in corso di contratto e in caso di sinistro, alla  legge  applicabile
ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da  seguire
in caso di reclamo  e  all'organismo  o  all'autorita'  eventualmente
competente. 
  4. Nelle  assicurazioni  di  cui  ai  rami  I,  II,  III,  IV  e  V
dell'articolo 2, comma 1,  l'ISVAP  determina,  con  regolamento,  le
informazioni   supplementari   che   sono   necessarie   alla   piena
comprensione  delle  caratteristiche  essenziali  del  contratto  con
particolare riguardo ai costi ed ai  rischi  del  contratto  ed  alle
operazioni   in   conflitto   di   interesse.   Al   contraente    di
un'assicurazione sulla vita sono altresi' comunicate,  per  tutto  il
periodo  di  durata  del  contratto,  le  informazioni  indicate  nel
regolamento adottato dall'ISVAP con particolare riguardo alle  spese,
alla composizione ed ai  risultati  della  gestione  delle  attivita'
nelle quali e' investito il premio o il capitale assicurato.