Art. 187. 
 
                 Integrazione della nota informativa 
 
  1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo,  puo'
chiedere all'impresa di apportare  modifiche  alla  nota  informativa
utilizzata,  quando  occorre   fornire   informazioni   ulteriori   e
necessarie per la protezione degli assicurati.