Art. 498 
 
                      Previsione del fabbisogno 
 
1.  Sulla  base  degli  obiettivi  della  programmazione  annuale   e
pluriennale, definiti dai competenti organi programmatori di  vertice
di Forza armata e interforze, gli organismi, individuati in relazione
ai rispettivi ordinamenti, formulano, nei tempi e nei modi  stabiliti
distintamente per capitoli di bilancio e per programmi da realizzare,
la previsione del fabbisogno di fondi necessari e la  trasmettono  al
competente organo programmatore di  livello  intermedio,  individuato
dai rispettivi ordinamenti. La previsione del fabbisogno e' corredata
di ogni utile elemento di valutazione in ordine alle variazioni della
forza e agli obiettivi e relativi programmi addestrativi, operativi e
funzionali, assegnati dai  comandi  di  vertice  di  Forza  armata  o
interforze. 
2.  L'organo  programmatore  di  livello  intermedio  definisce,  sui
singoli capitoli di bilancio, l'entita' dei fondi necessari correlati
agli obiettivi e ai programmi  concretamente  perseguibili;  comunica
l'entita' dei fondi all'organo  programmatore  di  vertice  di  Forza
armata o interforze. 
3. L'organo programmatore di vertice di Forza  armata  o  interforze,
per i settori nei quali non provvede alla diretta amministrazione dei
fondi: 
a) acquisisce il concerto dei competenti  centri  di  responsabilita'
amministrativa, per gli aspetti attinenti al rapporto  tra  costo  ed
efficacia,   all'uniformita'    di    gestione    e    ai    risvolti
tecnico-amministrativi dell'impiego delle risorse; 
b) predispone gli elementi programmatici di dettaglio  che  indicano,
per direzione di amministrazione  e  distintamente  per  capitoli  di
spesa e per programmi, le  esigenze  di  ciascun  organismo  riferite
all'anno successivo. Tali elementi, aggregati per settori e  funzioni
di spesa, sono inviati  allo  Stato  maggiore  della  difesa  che  ne
sanziona l'inserimento nel documento programmatico provvisorio. Entro
il mese di ottobre,  a  seguito  dell'approvazione  ministeriale  del
documento provvisorio, gli organi programmatori di vertice  di  Forza
armata e interforze inviano gli elementi programmatici  di  dettaglio
ai  competenti  centri   di   responsabilita'   amministrativa,   con
contestuale comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della difesa e  agli  organismi  interessati  per  i  quali
costituiscono  autorizzazione  all'avvio  delle  relative   attivita'
prenegoziali. 
4.  Per  l'Arma  dei  carabinieri,  gli  enti  formulano  al  Comando
generale, quale organo programmatore, in aderenza  alle  disposizioni
impartite al riguardo dallo stesso Comando,  distinte  previsioni  di
spesa in relazione alle risorse finanziarie allocate negli  stati  di
previsione dei Ministeri della difesa,  dell'interno  e  degli  altri
Ministeri  dai  quali  taluni  reparti  dell'Arma   dei   carabinieri
dipendono funzionalmente.