Art. 499 
 
         Autorizzazioni all'impegno e assegnazione dei fondi 
 
1. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello Stato  e
del documento programmatico definitivo, gli organi  programmatori  di
vertice di Forza armata e interforze, apportate le eventuali varianti
agli elementi programmatici  di  dettaglio,  emettono  i  conseguenti
ordini di finanziamento. 
2.  I  centri  di  responsabilita'  amministrativa,   verificata   la
rispondenza degli ordini di finanziamento ai programmi contenuti  nel
documento programmatico definitivo, assegnano i relativi fondi per  i
conseguenti impegni di spesa. 
3.   I   centri   di   responsabilita'   amministrativa    rispondono
dell'efficiente e dell'efficace gestione dei fondi assegnati,  i  cui
risultati sono valutati dall'organismo  indipendente  di  valutazione
della performance.