Art. 500 
 
         Variazioni alla previsione dell'esercizio in corso 
 
1. Nel corso di ciascun anno, nei tempi  e  nei  modi  stabiliti  dal
competente  organo  programmatore  di  vertice  di  Forza  armata   o
interforze, gli organismi di cui all'articolo  498,  comma  1,  sulla
scorta delle risultanze effettive di  gestione  e  delle  maggiori  o
minori esigenze determinatesi in relazione agli obiettivi e programmi
gia' realizzati e  a  quelli  concretamente  realizzabili  nell'anno,
comunicano le  eventuali  variazioni  alla  competente  direzione  di
amministrazione e  al  competente  organo  programmatore  di  livello
intermedio  ai  fini  dell'attivazione,   da   parte   degli   organi
programmatori di vertice  della  Forza  armata  o  interforze,  della
procedura di variazione dei fondi  all'interno  del  Ministero  della
difesa, richiedendo assegnazioni suppletive o proponendo  diminuzioni
di quelle precedentemente ottenute. 
2.  Per  soddisfare  esigenze  urgenti  e  impreviste  connesse   con
l'efficienza e l'operativita' degli organismi dipendenti, gli  organi
programmatori di vertice di  Forza  armata  o  interforze,  accertata
l'impossibilita'  di  provvedere  con   contratti   accentrati   gia'
eseguibili, possono emettere  specifici  ordini  di  finanziamento  a
favore degli organismi medesimi, indicando il termine entro il  quale
gli approvvigionamenti o le forniture devono  essere  soddisfatti.  I
centri di responsabilita'  amministrativa  assicurano  la  tempestiva
assegnazione  dei  fondi  necessari  per  l'espletamento  dell'azione
amministrativa in relazione ai termini previsti, fornendo ogni  utile
indicazione in ordine ai procedimenti atti a soddisfare le  esigenze,
in attesa del perfezionamento dell'assegnazione stessa.