Art. 501 
 
                 Richiesta e rifornimento dei fondi 
 
1. Gli organismi di cui all'articolo 498,  comma  1,  inoltrano,  nei
limiti delle somme assegnate, entro il ventesimo giorno di ogni  mese
alla  competente   direzione   di   amministrazione   le   richieste,
opportunamente motivate, dei fondi necessari per il mese successivo. 
2. Per i  fondi  occorrenti  per  ciascun  trimestre  agli  organismi
amministrativamente  dipendenti,  le  Direzioni  di   amministrazione
chiedono ai competenti centri di responsabilita', trenta giorni prima
dell'inizio del trimestre cui si riferiscono, le aperture di  credito
sui vari  capitoli  di  bilancio.  Se  nel  corso  del  trimestre  e'
accertata l'insufficienza di  un'apertura  di  credito,  puo'  essere
inoltrata una richiesta suppletiva, senza superare  nel  complesso  i
limiti delle assegnazioni. 
3. L'importo delle aperture di  credito  e'  versato  trimestralmente
sulla contabilita' speciale a favore della  competente  direzione  di
amministrazione. Le aperture di credito  contengono  la  clausola  di
commutabilita' in quietanza di entrata a  favore  della  contabilita'
speciale. 
4. La Direzione di amministrazione provvede alla somministrazione dei
fondi  agli  organismi  amministrativamente  dipendenti  a  mezzo  di
ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale presso  la
competente tesoreria provinciale,  ai  sensi  dell'articolo  550  del
codice. Sono esigibili in contanti  o  con  accreditamento  su  conto
corrente postale o bancario con quietanza degli  agenti  responsabili
di cassa degli organismi medesimi o loro delegati, gli ordinativi: 
a) per il pagamento  dei  fornitori  e  degli  altri  creditori,  con
accreditamento esigibile all'inizio di ogni mese; 
b) per il pagamento degli emolumenti al personale, con accreditamento
esigibile non prima  di  cinque  giorni  dalla  corresponsione  delle
competenze. 
5. Gli enti provvedono a rifornire di fondi  i  propri  distaccamenti
con versamento in tutto o in parte in contanti o  con  accreditamento
sui rispettivi conti correnti postali  o  bancari,  se  non  provvede
direttamente la stessa direzione di amministrazione. 
6. A richiesta dell'organismo, e nei limiti delle assegnazioni a esso
concesse,  la  Direzione   di   amministrazione   puo'   direttamente
accreditare  al  sistema  bancario  e  a  quello  postale   i   fondi
occorrenti: 
a) al pagamento degli emolumenti al personale, da effettuare  per  il
tramite degli istituti di credito e dell'ente poste; 
b) ai pagamenti a favore di terzi creditori, traendo  gli  ordinativi
di pagamento sulla  contabilita'  speciale  e  dandone  contemporaneo
avviso all'organismo richiedente  per  le  conseguenti  registrazioni
contabili.