Art. 503 
 
                    Custodia e verifica dei fondi 
 
1. Per la custodia dei fondi, dei titoli e dei valori  gli  organismi
provvisti di autonomia amministrativa sono dotati di: 
a) cassa di riserva, destinata a conservare  i  fondi,  i  titoli,  i
valori e gli oggetti preziosi  comunque  affidati  all'organismo  per
l'amministrazione o per la custodia; 
b) cassa corrente, destinata alla custodia dei fondi necessari per le
operazioni di pagamento. 
2. Nella cassa di riserva oltre ai fondi, ai titoli e  ai  valori  di
cui al comma 1, lettera a), sono conservati i registri dei  movimenti
di introduzione e di prelievo dei fondi e quello dei valori custoditi
in cassa. 
3.  L'ammontare  dei  fondi  custoditi  nella   cassa   corrente   e'
commisurato alle necessita' delle  operazioni  giornaliere  previste.
Ogni giorno, al termine del servizio, l'ammontare dei fondi custoditi
nella cassa corrente non puo' superare il limite di euro 10.000,00; i
fondi esuberanti sono introitati nella cassa di riserva. 
4. Presso gli organismi titolari di conto corrente postale o di conto
corrente  bancario,  la  responsabilita'  della  gestione  dei  fondi
depositati su detti conti e' attribuita  agli  agenti  che  hanno  la
responsabilita' della  cassa  di  riserva.  La  traenza  puo'  essere
delegata a due di essi con firma congiunta. 
5. I responsabili di cassa propongono al comandante dell'organismo le
misure ritenute necessarie per la sicurezza delle casse. 
6. I fondi  e  i  valori  depositati  nelle  casse  sono  oggetto  di
verifiche periodiche effettuate dagli  organi  responsabili,  con  le
modalita' stabilite dalle istruzioni di cui all'articolo  446,  comma
4. Se nel corso delle verifiche  risultano  delle  irregolarita'  che
comportino responsabilita', colui che effettua il  riscontro  procede
ai sensi delle disposizioni del capo III. Le eventuali  eccedenze  di
cassa, accertate nel corso delle verifiche, sono  assunte  in  carico
nelle scritture contabili per essere versate in tesoreria, se non  e'
possibile individuare le cause e disporre la liquidazione. 
7. Se l'organismo non si avvale del servizio trasporto valori fornito
dalle banche o  dalle  ditte  specializzate,  il  capo  del  servizio
amministrativo propone al comandante le  necessarie  cautele  per  la
sicurezza del prelievo e del trasporto dei fondi.