Art. 504 
 
                       Riscossioni e pagamenti 
 
1. Le operazioni di riscossione e di pagamento sono  giustificate  da
documenti scritti costituiti da ordini di riscossione e di  pagamento
contenenti, rispettivamente: l'esatta indicazione del creditore o del
debitore, la causale, l'importo  dell'operazione  e  il  conto  o  il
capitolo al quale questa deve essere  imputata,  nonche'  ogni  altro
elemento inerente all'operazione stessa. Gli ordini di riscossione  e
di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni
di cassa, prima di essere trasmessi  al  cassiere  per  l'esecuzione,
sono sottoscritti dal contabile che ha provveduto  alla  liquidazione
del debito o all'accertamento  del  credito,  vistati  per  accertata
regolarita' contabile dal capo della gestione finanziaria e approvati
dal capo del servizio amministrativo. 
2.  Per  le  operazioni  di  pagamento,  eseguite   dai   contingenti
all'estero o dalle unita' assimilabili, ovvero dalle direzioni o  dai
centri di intendenza dei contingenti  stessi,  se  non  e'  possibile
ottenere, a  fronte  delle  spese  sostenute,  idonea  documentazione
giustificativa da porre a corredo degli  ordini  di  pagamento,  agli
ordini stessi sono allegati, a  giustificazione  del  pagamento,  una
nota spese sottoscritta dal fornitore, oppure un verbale redatto  dal
responsabile dell'attivita' e vistato dal comandante del  contingente
o unita' assimilabile, ovvero dal direttore  della  direzione  o  del
centro di intendenza. Dal verbale devono risultare i dati che sarebbe
stato necessario indicare nella fattura o nella nota spese e i motivi
che non hanno consentito l'acquisizione di tali documenti. 
3. Gli ordini di pagamento, per le spese  in  bilancio,  indicano  il
capitolo  di  imputazione  della  spesa.  Quando   interessano   piu'
capitoli, indicano l'ammontare delle spese per ogni singolo  capitolo
cui le spese stesse vanno imputate.