Art. 505 
 
                          Atti del cassiere 
 
1. Le riscossioni e  i  pagamenti  sono  effettuati  dal  cassiere  e
trascritti  sull'apposito   registro,   in   ordine   cronologico   e
distintamente per i pagamenti in contanti e  con  il  conto  corrente
postale  o  bancario;   sullo   stesso   registro   sono   riportate,
distintamente, le disponibilita' della cassa di riserva e  di  quella
corrente. 
2. Il cassiere,  per  ogni  riscossione  e  pagamento  che  effettua,
accerta l'esattezza formale dei dati dei relativi ordini, rilascia  o
si fa rilasciare apposita quietanza  e  appone  sul  titolo  la  data
dell'operazione eseguita e la  propria  firma.  Non  sono  valide  le
quietanze con riserva o condizione. 
3. Per i pagamenti da eseguirsi da parte dei cassieri dei contingenti
all'estero o delle unita' assimilabili o delle direzioni o centri  di
intendenza dei contingenti stessi, nei casi  eccezionali  in  cui  il
creditore non sia  riconoscibile,  perche'  sprovvisto  di  documenti
ufficiali, ovvero  non  e'  in  grado  di  rilasciare  quietanza,  e'
possibile,  purche'  vi  sia  la  certezza  che  il  creditore  abbia
effettivamente titolo al credito, redigere un  verbale,  sottoscritto
dal  responsabile  dell'attivita'  e  dal   cassiere,   che   attesti
l'avvenuto pagamento ed evidenzi le  ragioni  che  hanno  imposto  la
particolare procedura. Il verbale,  vistato  dal  capo  del  servizio
amministrativo, e' approvato dal  direttore  della  direzione  o  del
centro di intendenza,  ove  costituiti,  ovvero  dal  comandante  del
contingente o dell'unita' assimilabile. 
4. Costituiscono quietanza liberatoria: 
a) il verbale di cui al comma 3; 
b) i certificati a tal fine emessi dall'Amministrazione postale per i
pagamenti effettuati a mezzo conto corrente postale; 
c) gli estratti conto e le altre certificazioni emesse dagli istituti
di credito per i pagamenti effettuati tramite conto corrente bancario
o tramite carte di credito quando autorizzate; 
d) le particolari quietanze rilasciate  dalle  amministrazioni  dello
Stato o  da  altri  enti  pubblici  per  i  pagamenti  effettuati  in
contanti. 
5. Su richiesta  del  creditore,  i  pagamenti  sono  effettuati  con
assegni circolari o di  conto  corrente  bancario  non  trasferibili.
L'annotazione nell'ordine di pagamento degli estremi  del  titolo  di
credito  emesso  e  della  lettera  assicurata  spedita,  costituisce
certificazione provvisoria dell'operazione in attesa della  quietanza
del creditore, per gli assegni circolari inviati all'organismo per la
diretta consegna all'interessato, ovvero  in  attesa  degli  estratti
conto degli istituti di credito, per gli assegni  di  conto  corrente
bancario inoltrati anche direttamente al domicilio del creditore.  Le
spese di spedizione degli assegni  circolari  o  del  conto  corrente
bancario sono poste a  carico  dei  creditori  e  detratte  dal  loro
credito. 
6. Se e' possibile pagare tutti i creditori compresi  in  uno  stesso
ordine di pagamento, l'ammontare delle somme erogate  e'  considerato
denaro e il titolo parzialmente quietanzato,  pur  costituendo  parte
integrante  delle  disponibilita'  della  cassa  corrente,   non   va
computato nel limite di cui all'articolo 503, comma 3. 
7. Il capo della  gestione  finanziaria  esegue  il  riscontro  delle
operazioni della giornata sulla scorta del  rapporto  giornaliero  di
cassa che  riepiloga  e  racchiude  gli  ordini  di  pagamento  e  di
riscossione eseguiti e i relativi documenti giustificativi.